Lo Statuto
CAPO I - NATURA E SCOPO
Art. 1. E' costituita sin dal 14 marzo 1946 l'Associazione denominata "Associazione Alpinistica Giovane Montagna - Sezione di Mestre" intitolata a "Bruno Miggiani",
secondo gli scopi, i principi e le disposizioni dettati dallo Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna".
L'Associazione ha attualmente sede in Mestre-Venezia, Via Gazzera Bassa, 2.
La sede potrà essere trasferita in altro luogo, su proposta del Consiglio di Presidenza, ratificata da apposita Assemblea dei Soci, ma senza osservanza delle modalità di cui all’art. 42 nel caso il trasferimento avvenga nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 2. La Sezione di Mestre basa le proprie attività sul presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, sullo “Statuto Fondamentale” dell'Associazione nazionale “Giovane Montagna”, di cui si riportano di seguito i primi tre articoli:
"Art. 1. E' costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l’editare il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.
Art. 2. L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.
Art. 3. L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati.
E’ vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge".
CAPO II - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 3. Organi della Sezione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Presidenza e il Presidente Sezionale del Consiglio di Presidenza.
CAPO III - I SOCI
Art. 4. Le categorie dei soci, le loro ammissioni, gli eventuali passaggi di categoria e di Sezione, i loro diritti, sono regolati in base agli articoli seguenti e ai relativi articoli dello Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna".
Sono previste le seguenti categorie di soci: effettivi (ordinari o aggregati), onorari, benemeriti.
Art. 5. Per l'ammissione a socio occorre presentare regolare domanda diretta alla Presidenza della Sezione, controfirmata da un socio proponente e da un Consigliere, ed è necessario aver dimostrato interesse alla vita Sezionale. Se l’aspirante è minorenne la sua domanda deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 6. L'ammissione del socio è approvata dal Consiglio di Presidenza della Sezione e comunicata al nuovo iscritto.
Con l'accettazione della domanda di ammissione ciascun socio si obbliga ad accettare e ad osservare le disposizioni dello Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna" e del presente Statuto, di cui deve essere fornita copia, ed acquisisce il diritto a partecipare alle attività sociali, alla frequenza della Sede, alla consultazione della biblioteca, a gite organizzate ed accantonamenti.
La partecipazione ad attività tecnicamente impegnative è riservata ai soci adeguatamente preparati.
Art. 7. L’adesione dei soci deve intendersi a tempo indeterminato, salvi i casi di recesso o di esclusione. I soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla Sezione la quota annuale approvata dall'Assemblea dei Soci, effettuandone il versamento entro il primo trimestre dell'anno, fermo restando l'impegno iniziale ad essere soci per almeno due anni fissato dallo Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna".
Potranno essere stabilite penali per i soci morosi. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta “temporanea” ai sensi di legge.
Art. 8. L'ammissione ha luogo per tutto l'anno con effetto dal principio del medesimo; il richiedente verrà tuttavia iscritto per l'anno successivo, nel caso in cui presenti la domanda nell'ultimo trimestre.
Art. 9. I soci cancellati d'ufficio per mancato pagamento della quota saranno riammessi dal giorno in cui avranno adempiuto il loro obbligo; per ottenere la riammissione, con il mantenimento dell'anzianità pregressa, dovranno pagare anche tutte le quote arretrate cui si riferisce la morosità.
Art. 10. Il socio che cambia domicilio deve comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Sezionale.
Art. 11. Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna" e il presente Statuto o comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione, sarà, sentito il parere del Consiglio di Presidenza Sezionale, ammonito dal Presidente. In casi gravi o di recidiva, il Presidente, su delibera del Consiglio di Presidenza Sezionale, può dichiarare d'ufficio il socio decaduto, cancellandolo dai ruoli dei soci previa conferma dell'Ufficio di Presidenza Centrale.
CAPO IV - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione e, compatibilmente con quanto sancito dallo Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna", è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione, fatta eccezione per quanto è di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza della Sezione (vedi Artt. 22° e 23°) e per il provvedimento di natura disciplinare a carico dei soci (vedi Art. 11).
Art. 13. L'Assemblea Ordinaria dei soci iscritti alla Sezione si riunisce almeno una volta all'anno. L' Assemblea Straordinaria potrà essere indetta, con le stesse modalità di convocazione valide per l'Assemblea Ordinaria, ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio di Presidenza della Sezione o ne venisse fatta richiesta scritta alla Presidenza da almeno un decimo dei soci in regola con la quota annuale (salvo quanto previsto dall'Art. 42°); nel caso di richiesta da parte di un decimo dei soci il Presidentedovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 14. L'Assemblea dei soci è convocata a mezzo avviso spedito dal Presidente ai soci almeno sette giorni prima o, in alternativa, a mezzo notiziario sezionale spedito almeno sette giorni prima. L'avviso deve contenere il luogo, che deve essere compreso nell’ambito territoriale del Comune in cui ha sede la Sezione, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno; l'avviso potrà prevedere l'Assemblea di seconda convocazione da tenersi eventualmente anche il medesimo giorno previsto per l'Assemblea di prima convocazione purchè almeno trenta minuti dopo l'ora d'inizio fissata per quest'ultima.
Art. 15. Un socio, di età superiore ad anni 16 (sedici) ed in regola con la quota annuale, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, avente i medesimi requisiti, con delega scritta. Un socio può ricevere non più di due deleghe.
Art. 16. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente, in persona o per delega, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega.
Art. 17. L'Assemblea procede alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
I soci che intendessero proporre argomenti da discutere in Assemblea dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza della Sezione in tempo utile per essere iscritti nello stesso ordine del giorno.
Art. 18. L'Assemblea Ordinaria dei soci discute l'operato del Consiglio di Presidenza della Sezione, approva i bilanci preventivi e consuntivi, propone attività per il nuovo anno sociale e fissa le quote associative.
Art. 19. Ogni socio, di età superiore ad anni 16 (sedici) ed in regola con la quota annuale, ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, a meno che l'Assemblea stessa decida di votare a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti (salvo quanto previsto dagli artt. 40 e 42).
Le decisioni prese sono impegnative per tutti i soci.
Art. 20. Ogni due anni i soci, di età superiore ad anni 16 (sedici) ed in regola con la quota annuale, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, sono chiamati ad eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale, i membri del Consiglio di Presidenza della Sezione e due Revisori dei Conti; sono eleggibili tutti i soci maggiorenni in regola con la quota annuale in corso e aventi almeno un semestre di anzianità.
Il Consiglio di Presidenza della Sezione potrà fissare il numero delle preferenze esprimibili da ogni socio.
A tal fine le votazioni avverranno a scrutinio segreto e l'Assemblea nominerà il seggio elettorale composto da un Presidente e da almeno due scrutatori, scelti fra i non candidati.
Nel caso di parità di preferenze verranno eletti, in ordine, i soci più giovani di età.
Il Presidente del seggio elettorale redarrà apposito verbale da affiggere in sede.
Art. 21. A cura del Segretario dell'Assemblea sarà redatto verbale, con sommaria descrizione dello svolgimento della stessa e delle deliberazioni assunte. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, sarà esposto in sede per trenta (30) giorni e trascritto nell'apposito libro verbali, che, su richiesta, potrà essere consultatodai soci.
CAPO V - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE
Art. 22. Il Consiglio di Presidenza della Sezione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione stessa.
Il Consiglio di Presidenza della Sezione provvede allo studio ed all'applicazione dei mezzi atti a conseguire validamente lo scopo sociale, curando in particolare:
a) l'osservanza del presente Statuto Sezionale e dello Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna";
b) la gestione finanziaria della Sezione in conformità allo Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee dei soci;
c) la preparazione dei bilanci consuntivo e preventivo che verranno presentati all’Assemblea dei Soci per l'approvazione;
d) i programmi e gli itinerari delle gite sociali, i soggiorni estivi ed invernali, la designazione dei coordinatori di gita;
e) la pubblicazione e la distribuzione del notiziario sezionale;
d) la biblioteca, la collezione cartografica ed il loro periodico aggiornamento;
e) l'organizzazione di incontri ed attività per divulgare la conoscenza della montagna e la pratica dell’alpinismo;
f) la manutenzione di tutti i beni di proprietà sociale.
Art. 23. Il Consiglio di Presidenza della Sezione ha facoltà di farsi coadiuvare da soci o da persone estranee alla Sezione per lo studio dei programmi e per altre iniziative particolari.
Art. 24. Il Consiglio di Presidenza della Sezione può essere composto da un numero dispari minimo di 5 (cinque) Consiglieri che durano in carica due anni. Il numero dei Consiglieri viene deciso all’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza Uscente, prima del rinnovo del Consiglio di Presidenza stesso.
Art. 25. Il Consiglio di Presidenza, nella prima riunione, convocata entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni e presieduta “pro tempore” dal Consigliere più anziano per iscrizione, elegge il nuovo Presidente. Da questo momento, sotto la presidenza del nuovo eletto, il Consiglio di Presidenza elegge il Vice Presidente e distribuisce gli altri incarichi.
Di regola, all’interno del Consiglio di Presidenza, vengono nominati: un Tesoriere, un Segretario, un Bibliotecario, un Responsabile del Notiziario, un Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche e un Responsabile Attività di Sede.
Il Consiglio, con propria deliberazione, può istituire delle commissioni o attribuire particolari incarichi, definendone i compiti. Tutte le cariche sono gratuite. Gli eletti permangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
Art. 26. Le commissioni nominate dal Consiglio di Presidenza devono essere presiedute da almeno un Consigliere e possono essere composte anche da soci non eletti in Consiglio di Presidenza, i quali però non hanno diritto al voto nelle delibere del Consiglio
Art. 27. Il Consiglio di Presidenza può conferire l’incarico di Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche anche a più persone, singolarmente preposte alle distinte mansioni indicate nell’art. 35°, secondo le varie discipline. In tal caso, gli ulteriori Coordinatori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio di Presidenza e potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.
Art. 28. In caso di dimissioni scritte, di revoca o altri motivi che rendessero vacante il ruolo di uno o più consiglieri fino ad un massimo di tre nell'arco del biennio, il Consiglio di Presidenza provvede a sostituirli con i soci che siano risultati primi non eletti durante l’ultima votazione per il rinnovo del Consiglio. Negli ultimi tre mesi prima della scadenza del mandato biennale dei consiglieri è data facoltà al Consiglio di non procedere alla sostituzione dei posti resisi vacanti.
In caso di dimissioni scritte, di revoca o di altri motivi che rendessero vacante il ruolo di più di tre consiglieri anche non contemporaneamente, si dovranno indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Consiglio di Presidenza della Sezione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla seduta del Consiglio di Presidenza in cui viene accertata la situazione di carenza di Consiglieri.
Ogni membro del Consiglio, compreso il Presidente, è revocabile dall’Assemblea dei Soci prima della scadenza del mandato.
Art. 29. Il Consiglio di Presidenza approva regolamenti specifici, finalizzati a disciplinare le diverse attività sezionali e l’utilizzo dei beni di proprietà sociale a fini associativi, nel rispetto del presente Statuto Sezionale e dello Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna". In particolare, il Consiglio di Presidenza approva il regolamento gite previsto dal successivo art. 36 del presente Statuto Sezionale.
Tutti i soci sono tenuti all’osservanza di tali regolamenti che verranno permanentemente affissi nei locali della sede sezionale.
Art. 30. Il Consiglio di Presidenza della Sezione è di regola convocato ogni mese a cura del Presidente.
La riunione del Consiglio di Presidenza può essere richiesta per iscritto al Presidente da almeno la metà dei Consiglieri in carica; in tal caso il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro sette giorni dalla richiesta.
Art. 31. Le riunioni del Consiglio di Presidenza, legittimamente convocate, sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, salvo che venga deciso o richiesto di votare a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti palesi, prevale quello del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di Presidenza viene redatto verbale a cura del Segretario (o in sua assenza o impedimento da un consigliere all’uopo incaricato), che è sottoscritto dal medesimo, dal Presidente e dai Consiglieri presenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere consultati da tutti i soci previa richiesta al Presidente di Sezione.
CAPO VI - PRESIDENTE SEZIONALE E ALTRE CARICHE
Art. 32. Il Presidente del Consiglio di Presidenza è il Presidente Sezionale ed è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione nei rapporti con i terzi e presso il Consiglio Centrale; egli deve tutelare i diritti dei Soci, convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza della Sezione, disporre di tutte le provvidenze intese ad assicurare l'applicazione dello Statuto Fondamentale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna" e dello Statuto Sezionale, provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.
In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Presidenza ne esercita le funzioni.
Art. 33. Il Tesoriere amministra i fondi sezionali e gestisce le spese correnti. Alla fine dell’esercizio annuale, che inizia l'1 (uno) ottobre di ogni anno e termina il 30 (trenta)settembre dell’anno successivo, egli redige e presenta, prima al Consiglio di Presidenza e poi all’Assemblea dei Soci, la relazione economica ed i bilanci consuntivo e preventivo.
Per tale attività ha facoltà di richiedere l’assistenza di un professionista previa delibera del Consiglio di Presidenza.
Art. 34. Il Segretario, oltre a quanto indicato nell’art. 31°, assolve ai lavori di segreteria e tiene aggiornato l’elenco dei soci.
Art. 35. Il Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche ha il compito di:
- sovrintendere l’organizzazione delle gite, avvalendosi della collaborazione della Commissione gite e dei Coordinatori di gita;
- promuovere ed organizzare l’attività didattica all’interno della Sezione, avvalendosi di collaboratori che sceglie d’intesa con il Consiglio Sezionale;
- collaborare con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo, (C.C.A.S.A.) secondo quanto previsto dal regolamento della C.C.A.S.A., nelle iniziative adottate dalla Presidenza Centrale.
Art. 36. La Commissione gite, nominata dal Consiglio di Presidenza sezionale, ha il compito di curare l’elaborazione di massima dei programmi, compilando all’inizio dell’anno sociale il calendario delle gite e delle manifestazioni, in stretta collaborazione con i Coordinatori di gita che essa stessa provvede a nominare.
I compiti e le funzioni proprie del Coordinatore di gita sono disciplinate dal regolamento gite (vedi art. 29).
Il Coordinatore di gita, nell’organizzazione e nella conduzione della gita, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori che provvede a nominare.
Art. 37. L'Assemblea Ordinaria provvede ad eleggere 3 (tre) Revisori dei Conti, di cui uno supplente che durano in carica un biennio; essi hanno il compito del controllo amministrativo dell’attività della Sezione ed esprimono un loro parere nell'Assemblea dei Soci in ordine alla gestione dell’anno sociale.
I Revisori dei Conti sono rieleggibili nel biennio successivo, ma non possono esercitare questo ruolo oltre tre bienni consecutivi (massimo sei anni).
CAPO VII - IL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 38. L'utilizzazione di tutti i beni sociali spetta esclusivamente ed indistintamente a tutti i Soci, salvo quanto deliberato in merito dal Consiglio di Presidenza della Sezione.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 39. Il materiale e le attrezzature alpinistiche, il materiale di studio, i libri, le riviste e ogni altro bene di proprietà della Sezione vengono messi a disposizione dei Soci, secondo regole stabilite dal Consiglio di Presidenza e non possono essere asportati senza uno speciale permesso che preveda i termini di restituzione e dovranno essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati, fermo l’obbligo di risarcimento in caso di deterioramento o smarrimento.
CAPO VIII - LO SCIOGLIMENTO E LE MODIFICHE ALLO STATUTO SEZIONALE
Art. 40. Lo scioglimento volontario della Sezione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. La delibera di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza dei soci iscritti ed aventi diritto di voto.
Art. 41. In caso di scioglimento della Sezione, i suoi beni patrimoniali saranno trasferiti alla Presidenza Centrale dell'Associazione nazionale "Giovane Montagna" affinché li amministri per tre anni, con l’obbligo di restituirli alla Sezione in caso di ricostituzione.
Trascorso inutilmente detto periodo, resteranno devoluti definitivamente alla Presidenza Centrale, che ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio, considerando eventualmente le indicazioni pervenute dalla Sezione e fatte salve le disposizioni di legge in materia.
Art. 42. Per eventuali modifiche al presente Statuto occorrono:
a) la proposta del Consiglio di Presidenza della Sezione oppure la presentazione di richiesta firmata da almeno un quinto dei Soci in regola con la quota annuale;
b) il parere motivato sull'accoglimento della modifica stessa da parte del Consiglio di Presidenza della Sezione, che dovrà assumersi l'incarico di riferire in proposito all'Assemblea dopo aver esaminate e formalizzate le modifiche richieste;
c) la delibera dell'Assemblea Straordinaria presa con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti in persona o per delega ed in regola con la quota annuale;
d) l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza Centrale della “Giovane Montagna”.
CAPO IX - LE RESPONSABILITÀ
Art. 43. L'Associazione, i suoi Dirigenti e i responsabili delle attività sezionali declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose che possano verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale.
Pertanto, all'atto dell'iscrizione all'Associazione ciascun Socio assume la piena e assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'Associazione e i suoi Dirigenti da ogni responsabilità in merito.
Assemblea straordinaria dei Soci del 29/10/2014
Lo statuto della Giovane Montagna della Sezione di Mestre
VAI AL SITO DELLA GIOVANE MONTAGNA NAZIONALE PER GLI APPROFONDIMENTI >> www.giovanemontagna.org